Il creditore nei confronti di un Ente Locale in cd. dissesto finanziario, in taluni casi, può ora adire la C.E.D.U. per il pagamento del proprio credito. Secondo la C.E.D.U. lo Stato Italiano viola la Convenzione ed è tenuto a garantire il pagamento dei debiti contratti dai Comuni che dichiarano il dissesto finanziario.
E’ noto che il creditore (cittadino o impresa) nei confronti di un Ente Locale in Dissesto finanziario, secondo la giurisprudenza interna italiana, con l’entrata in vigore della legge n. 140 del 28 maggio 2004 non può agire in via esecutiva nei confronti dell’Ente anche se il credito è stato accertato con provvedimento giurisdizionale successivamente all’intervenuto dissesto e bilancio riequilibrato (Consiglio di Stato decisioni, n. 3715 del 30 luglio 2004 e n. 6438 del 21 novembre 2005).
La disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 248, 252 e 256 TUEL vieta infatti di intraprendere o proseguire azioni esecutive nei confronti dell'ente locale per i debiti che rientrano nella competenza dell'organo straordinario di liquidazione (OSL), organo nominato dopo la dichiarazione del dissesto. Tali crediti quindi, vengono inseriti al passivo del bilancio dell’Ente, al fine di garantire la par condicio creditorum.
Tuttavia, la C.E.D.U. in alcune recenti decisioni ha affermato che la restrizione o sospensione all'accesso alla giurisdizione -mediante il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive (pur in astratto legittima, onde garantire la cd. par condicio creditorum)- non è però proporzionata laddove la legge italiana non individui con sufficiente certezza il periodo o termine entro il quale tale diritto all'accesso rimanga provvisoriamente sospeso (dalla data di dichiarazione del dissesto fino all'approvazione del rendiconto ) e sia trascorso un ampio arco temporale.
Ne discende che attualmente possono proporre ricorso alla C.E.D.U. i creditori nei confronti di Enti Locali che abbiano da anni dichiarato il dissesto, ma che ancora non hanno ricevuto il pagamento di tali importi, benchè certi liquidi ed esigibili.
Ovviamente, prima della effettiva proposizione del ricorso, è opportuno uno studio ed esame preliminare del singolo caso concreto. Avv. Gianpiero Pasquariello